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ART.1 - È costituita sotto forma di Associazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione italiana di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale, gruppale e istituzionale, denominata "Alboran".
L'Associazione si propone di favorire lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dello psicodramma e della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, l'attività di supervisione e più in generale di formazione permanente in ambito clinico individuale, gruppale e istituzionale, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti professionali che regolamentano gli statuti professionali dei medici e degli psicologi. A tal fine l'Associazione intende promuovere la formazione, lo studio e la ricerca in una prospettiva non solo locale ma anche e contemporaneamente europea ed Internazionale.
L'Associazione non persegue fini di lucro e si regge sul lavoro volontario dei soci. Essa ha durata illimitata ed esclude al proprio interno attività di carattere sindacale.
ART.2 - "Alboran" ha sede legale in Via Parini 43, 15100, Alessandria
La sede legale può essere trasferita con delibera assunta dal Consiglio direttivo, da comunicarsi ai Soci tempestivamente con lettera raccomandata od altro mezzo reputato idoneo.
Sarà inoltre possibile istituire sedi operative su base territoriale, definendone le competenze ed il grado di autonomia, in base a delibera approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci.
ART. 3 - L'Associazione "Alboran" non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale promuovendo azioni in favore dello sviluppo socioculturale, da intendersi quale finalità mirata allo sviluppo e alla diffusione della psicoanalisi, da favorirsi tramite azioni di formazione, intervento e consulenza clinica individuale, gruppale e istituzionale. L'Associazione "Alboran" ha inoltre tra le proprie finalità:
Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Associazione potrà:
ART. 4 - La qualità di associato si acquista su domanda dell'aspirante, che dovrà espressamente dichiarare di aver preso visione e di accettare le norme statutarie dell'Associazione.
L'Associazione "Alboran" è formata da quattro categorie di soci:
Sono "Soci fondatori" le persone fisiche che, già iscritte ai rispettivi ordini professionali dei medici e degli psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti e con una riconosciuta visibilità nelle rispettive reti professionali, valutabile in relazione alla partecipazione a convegni ed incontri di studio, alla notorietà acquisita in ambito professionale e alle iniziative di formazione e studio assunte nel settore della psicoanalisi, sottoscrivono l'atto costitutivo.
Sono "Soci ordinari" le persone fisiche che, già iscritte nei rispettivi ordini dei medici e degli psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti ai sensi delle leggi vigenti, avendo cioè concluso una formazione quadriennale in psicoterapia di orientamento psicoanalitico, abbiano altresì effettuato: una psicoterapia individuale o di gruppo e partecipato, per almeno un anno a attività di supervisione clinica con la tecnica dello Psicodramma analitico e partecipato alle attività seminariali dell'Associazione. Si richiede inoltre che i soci ordinari abbiano un esperienza personale di psicodramma, o di base o di formazione o di supervisione e che si impegnano a contribuire con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica, alla promozione di un approccio clinico psicoanalitico che valorizza la dimensione del singolo, del gruppo e dell'istituzione, contribuendo alla promozione dell'associazione e alla realizzazione dei suoi obiettivi, aderendo al presente statuto.
Essi vengono ammessi con delibera motivata del Consiglio direttivo dietro presentazione di una domanda scritta e di un "curriculum vitae", su presentazione di almeno due soci fondatori o ordinari, dopo avere sostenuto con ciascuno di essi un colloquio di ammissione e presentato un lavoro clinico scritto, in ambito individuale, gruppale o istituzionale.
Sono "Soci candidati" le persone fisiche che, già iscritte ai rispettivi ordini dei medici e degli psicologi ed all'elenco degli psicoterapeuti, abbiano avviato una formazione specifica e riconosciuta in ambito psicoanalitico e abbiano altresì una esperienza di psicodramma o di base o di formazione o di supervisione.
Essi vengono ammessi dietro presentazione di una domanda scritta e di un "curriculum vitae", su presentazione di almeno due Soci fondatori o ordinari, con delibera motivata del Consiglio Direttivo.
Entro cinque anni solari dovranno acquisire i requisiti per essere ammessi come "Soci ordinari": diversamente, la candidatura decade ed essi saranno automaticamente esclusi dall'associazione.
Sono "Soci onorari" gli psicoterapeuti che hanno acquisito particolare merito nell'ambito della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, nonché nelle attività dell'Associazione, in Italia e all'estero. Vengono designati ed eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
I soci fondatori, ordinari e candidati sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande dì ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.
Il Consiglio Direttivo, in caso di rifiuto della richiesta di ammissione, dovrà motivare le cause di non ammissione dei richiedenti, anche mediante semplice rinvio ai requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto.
ART. 5 - L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le altre deliberazioni previste dal presente Statuto.
L'Associazione "Alboran" garantisce a tutti i soci pari opportunità, rispetto dei diritti inviolabili della persona e assenza di qualunque tipo di discriminazione. Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La qualità di socio non è trasmissibile.
I soci hanno l'obbligo di:
ART. 6 - La qualità di socio si perde per:
ART. 7 - Sono Sostenitori dell'Associazione, le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli Enti che appoggiano gli obbiettivi e le finalità dell'Associazione stessa e desiderano sostenere o partecipare alle sue attività.
Vengono ammessi su proposta di un socio e ratifica del Consiglio direttivo, previo pagamento di una quota stabilita annualmente dall'Assemblea. Le attività dei sostenitori sono coordinate da un socio individuato come Responsabile e nominato dal Consiglio direttivo.
ART. 8 - L'anno sociale coincide con l'anno solare.
ART. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:
Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio di Revisore dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.
ART. 10 - L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci candidati e dai soci onorari, che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare, con delega scritta, non più di tre Soci.
L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto consuntivo annuale e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, nonchè sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo o sulle eventuali modifiche statutarie, od ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di un decimo degli Associati, ai sensi dell'art. 20 c.c..
In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei conti (se istituito).
La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro dei soci, nonché ai Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Svolge funzioni di segretario il Segretario dell'Associazione.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.: in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, occorre la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
ART. 11 - L'Assemblea dei soci viene convocata per:
ART. 12 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata: tutti i soci sono eleggibili e le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le cariche sociali sono a titolo gratuito. E' ammesso un rimborso spese a piè di lista o forfetario, deciso dall'assemblea.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze per il Consiglio Direttivo pari ai due terzi delle cariche eleggibili, e un massimo di due preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti e per il Collegio dei Probiviri. Vengono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità, viene nominato il candidato con maggiore anzianità d'appartenenza all'Associazione, salvo il caso in cui l'Assemblea, mediante delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, non decida regole diverse.
Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e comunque secondo criteri approvati con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto, ad eccezione del primo, nominato con l'atto costitutivo. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al rendiconto economico consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.
La convocazione avviene mediante lettera, o a mezzo fax o posta elettronica, da consegnarsi almeno sette giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal VicePresidente, qualora eletto tra i membri del Consiglio.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, esperti su particolari materie.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive verrà considerato a tutti gli effetti decaduto, ed il Consiglio provvederà alla sua surroga nella prima riunione utile successiva.
ART. 14 - Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è prorogato nei poteri fino all'insediamento di un nuovo Consiglio. I suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui durante il quinquennio vengano a mancare singoli membri, il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, provvederà alla nomina dei consiglieri mancanti attingendo alla lista dei non eletti e, in mancanza, mediante cooptazione tra i soci, salvo ratifica da parte dell'assemblea dei soci nella prima riunione utile successiva. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora invece venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero organo.
ART. 15 - Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo l'elezione, procede, nel suo seno, alla nomina del Presidente dell'Associazione, eventualmente di un Vice Presidente, e del Tesoriere, nonché del Segretario Generale da individuare nell'ambito dei Soci, eventualmente anche al di fuori dal Consiglio Direttivo.
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge o dallo Statuto sociale. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
ART. 17 - Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. E' responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'Associazione.
In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.
Per particolari compiti, il Presidente, sentito il Vicepresidente, può delegare un membro del Consiglio Direttivo a rappresentare l'Associazione "Alboran".
Il Vicepresidente sostituisce il presidente ogniqualvolta questi ne faccia richiesta, o per impedimento non possa svolgere le funzioni istituzionali a Lui attribuite.
ART. 19 - In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Questi coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
ART. 20 - Il Segretario generale ha compiti amministrativi, quali la tenuta dei Libri sociali e la registrazione delle Assemblee. Il Segretario generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente.
Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, vigila sul funzionamento dell'ufficio di segreteria.
Il Segretario generale può disporre spese nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo, senza specifica autorizzazione. Le eventuali assunzioni e spese che riguardano il personale di segreteria devono essere, su proposta del Segretario, autorizzate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario cura la tenuta dei libri Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei Soci.
Il Segretario generale ha inoltre le funzioni di Coordinatore per le seguenti funzioni:
ART. 21 - Il Tesoriere cura la gestione della Cassa e la contabilità dell'Associazione, inclusa la riscossione delle quote associative annuali. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara i bilanci annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 22 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri – se tali organi sono stati istituiti –, nonché del libro dei soci. I libri dell'Associazione possono essere consultati da qualunque socio o sostenitore ne faccia motivata istanza e che abbia interesse specifico; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ART. 23 - Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed ha la facoltà di esprimere pareri e di supervisionare specifici progetti o attività istituzionali su formale richiesta del Consiglio Direttivo; è composto da tre soci fondatori o ordinari che si sono distinti nel campo della comunità scientifica di riferimento e del loro lavoro in ambito associativo; sono nominati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Oltre ai tre membri così nominati ne fanno parte - di diritto - tutti gli ex Presidenti; i componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, rinnovabili.
Il Comitato Scientifico è presieduto da uno dei suoi membri eletto in seno al comitato stesso. Il Presidente del Comitato Scientifico tiene formalmente i contatti con il Presidente e con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.ART. 24 - Il Collegio dei Revisori dei conti viene istituito qualora sia espressamente richiesto dalle norme di Legge o per decisione del Consiglio Direttivo o nell'ipotesi in cui ne facessero espressa richiesta almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto di voto e si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche fra i non soci e si rinnova ogni quattro anni in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti. Il Collegio dei revisori dei conti nomina nel suo seno il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti dovrà essere steso apposito verbale.
ART. 25 - Il Collegio dei Probiviri viene istituito qualora sia espressamente richiesto dalle norme di Legge o per decisione del Consiglio Direttivo o perché ne facciano espressa richiesta non meno del dieci per cento dei Soci aventi diritto di voto, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche fra non soci o i sostenitori e si rinnova ogni quattro anni in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Probiviri, si provvede alla sostituzione del membro mancante per cooptazione dei membri rimasti in carica.
Spetta al Consiglio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli organi dell'Associazione e tra questa ed i Soci, nonché sull'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto, sempre che si tratti di diritti disponibili.
Al Collegio sono demandati i necessari poteri istruttori e decisionali. Esso giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. In ipotesi di istituzione del Collegio dei Probiviri, è espressamente escluso il ricorso preventivo alla giurisdizione in via ordinaria, ma non d'urgenza.
I Soci con l'accettazione dello Statuto si impegnano all'accettazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri.
ART. 26 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di adottare nei confronti dei soci che mancano ai propri doveri, che assumono atteggiamenti contrari agli scopi dell'Associazione e che turbano l'attività associativa i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità della mancanza o della eventuale recidiva:
ART. 27 - L'Associazione "Alboran psicoterapia" trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
ART. 28 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in caso di manifesta impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali o per altri motivi ritenuti dall'Assemblea dei soci di particolare importanza e gravità.
Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà destinato a fini di utilità sociale.
ART. 30 - Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.
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